Gli esercizi, che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, devono disporre, per il pane, di apposite attrezzature, distinte da quelle adibite alla vendita degli altri generi. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 NOVEMBRE 1998 N. 502))
Testo vigente dal 16 febbraio 1999
