E' vietato vendere o detenere per vendere pane alterato, adulterato, sofisticato o infestato da parassiti animali o vegetali.
Testo vigente dal 29 luglio 1967
E' vietato vendere o detenere per vendere pane alterato, adulterato, sofisticato o infestato da parassiti animali o vegetali.
Testo vigente dal 29 luglio 1967
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La produzione e la messa in commercio della pasta integrale sono consentite - e non gia` vietate -, previa autorizzazione a seguito di controllo sanitario, dalla legge 29 marzo 1951, n. 327 (e relativo regolamento di attuazione, d.P.R. 30 maggio 1953, n. 278) e dall'art. 32 della denunciata legge n. 580 del 1967. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 32 Cost. - degli artt. 27 e 36 della l. 4 luglio 1967, n. 580, denunziati in quanto vieterebbero la produzione e la messa in commercio della pasta "integrale").
Art. 32 cost. · Art. 27 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 36 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 28 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1967-07-04;580~art27 · fonte su Normattiva