Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 147/1988

    Questione infondata
    2 febbraio 1988

    La produzione e la messa in commercio della pasta integrale sono consentite - e non gia` vietate -, previa autorizzazione a seguito di controllo sanitario, dalla legge 29 marzo 1951, n. 327 (e relativo regolamento di attuazione, d.P.R. 30 maggio 1953, n. 278) e dall'art. 32 della denunciata legge n. 580 del 1967. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 32 Cost. - degli artt. 27 e 36 della l. 4 luglio 1967, n. 580, denunziati in quanto vieterebbero la produzione e la messa in commercio della pasta "integrale").

    Art. 32 cost. · Art. 27 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 36 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 28 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1967-07-04;580~art27 · fonte su Normattiva