Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 maggio 1990 al 11 novembre 2005. Leggi il testo vigente →
L'importazione e l'esportazione del sangue umano conservato e dei suoi derivati per uso terapeutico, profilattico e diagnostico, sono autorizzate dal Ministro della sanita', secondo le modalita' stabilite con apposito decreto, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 12. L'importazione di emoderivati pronti per l'impiego e' consentita a condizione che tali prodotti, nel paese di provenienza, risultino autorizzati, da parte dell'autorita' sanitaria, alla commercializzazione per uso terapeutico umano e che, fatta eccezione per quelli di provenienza dai paesi della Comunita' economica europea, essi risultino autorizzati anche da parte dell'autorita' sanitaria italiana. L'importazione di emoderivati e' consentita a condizione altresi' che su tutti i lotti e sui relativi donatori sia possibile documentare la negativita' dei controlli per la ricerca di antigeni ed anticorpi di agenti infettivi lesivi della salute del paziente ricevente.
Testo in vigore dal 11 maggio 1990 al 11 novembre 2005
