Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 49/1991

    Ha colpito questo articolo
    6 febbraio 1991

    La competenza del Ministro della sanità - prevista dall'art. 1, settimo comma, della legge 4 maggio 1990, n. 107, - di determinare le indicazioni in base alle quali dev'essere istituito, formato e tenuto in ciascuna regione il registro del sangue, costituisce l'oggetto di una riserva di funzione a favore dello Stato che appare giustificata quando si consideri che il registro del sangue ha carattere strumentale rispetto all'acquisizione delle informazioni e dei dati necessari all'esercizio delle funzioni statali relative agli emoderivati e, soprattutto, allo svolgimento della competenza statale riguardo alla determinazione del programma nazionale per le attività trasfusionali nell'ambito del piano sanitario nazionale, e che la norma in questione, al pari di altre disposizioni della stessa legge n. 107, contenute negli artt. 2, 8, 12, quinto comma, e 11, secondo comma, è direttamente collegata al fine, di primaria importanza, dell'autosufficienza della disponibilità del sangue e dei suoi componenti utilizzabili a scopo terapeutico. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo comma, della legge 4 maggio 1990, n. 107, sollevata in riferimento agli artt. 9, n. 10 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e relative norme di attuazione, e all'art. 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.). - Su altri esempi di interventi statali giustificati dall'interesse nazionale, in settori di competenza regionale o provinciale: S. nn. 177/1988, 217/1988 e 409/1989. se

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 11 Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati · Art. 1 Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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