Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 49/1991

    Illegittimità dichiarata
    6 febbraio 1991

    Al pari di altre disposizioni della legge 4 maggio 1990, n. 107, (fra cui l'art. 6, che prevede che "i centri trasfusionali sono strutture ospedaliere", l'art. 7, secondo comma, per il quale soltanto le unità di raccolta possono essere gestite direttamente dalle associazioni o dalle federazioni di donatori di sangue, e l'art. 19, secondo comma, che prevede il passaggio alle strutture del Servizio sanitario nazionale anche dei centri trasfusionali della Croce rossa italiana) l'art. 19, primo comma, che a sua volta fa obbligo a regioni e province autonome di trasferire alle Unità sanitarie locali, ai policlinici universitari e agli istituti pubblici a carattere scientifico, i centri trasfusionali gestiti per convenzione dalle associazioni di volontariato o da strutture private, costituisce un rilevante elemento di un ampio disegno di pubblicizzazione della gestione relativa alle strutture attraverso le quali è organizzata la raccolta del sangue disciplinata dalla legge n. 107. E poiché tale disegno (vedi massime precedenti) non è affatto irragionevole e incompatibile con i principi costituzionali relativi alla tutela della salute in tutto il territorio nazionale, è da escludersi che la norma in questione dia luogo a lesione delle competenze costituzionalmente affidate alla Provincia di Bolzano. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 4 maggio 1990 n. 107, sollevata in riferimento agli artt. 9, n. 10, 16 e 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto adige, e relative norme di attuazione, e all'art. 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833).

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 11 Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati · Art. 1 Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-05-04;107~art19 · fonte su Normattiva