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Le regioni, sulla base dei propri piani sanitari, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute a trasferire alle unita' sanitarie locali, ai policlinici universitari ed agli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri trasfusionali gestiti per convenzione delle associazioni di volontariato o da strutture private. Il Ministro della sanita', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasferisce con proprio decreto i centri trasfusionali della Croce rossa italiana, ivi compreso il centro nazionale trasfusionale sangue, alle strutture sanitarie indicate dalla regione di competenza. Il trasferimento dei beni delle strutture di cui al comma 1 e l'indicazione delle strutture di cui al comma 2 sono effettuati con provvedimento del Presidente della Giunta regionale in conformita' con le disposizioni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il trasferimento del personale dipendente o convezionato, in servizio alla data del 31 dicembre 1988 presso le strutture di cui al comma 1 con l'osservanza di un orario non inferiore alle 28 ore settimanali, e' effettuato a domanda dell'interessato con decreto del Presidente della Giunta regionale con l'osservanza dei seguenti criteri:
- a)il personale da trasferire deve essere in possesso dei requisiti, eccetto quelli relativi ai limiti di eta', per l'ammissione ai concorsi di assunzione nel relativo profilo professionale e posizione funzionale risultante dalla tabella di equiparazione, approvata dal Ministro della sanita' entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in coerenza con l'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; il trasferimento e' subordinato al concorso riservato per titoli ed esami da espletarsi in conformita' al decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, e successive modifiche:
- b)i vincitori del concorso indicato alla lettera a) sono collocati nei ruoli nominativi regionali utilizzando le vacanze del relativo profilo e ove occorra anche in suprannumero, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988 n. 109.
Testo in vigore dal 11 maggio 1990 al 11 novembre 2005
