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Le attivita' trasfusionali sono organizzate nelle seguenti strutture:
- a)servizi di immunoematologia e trasfusione;
- b)centri trasfusionali;
- c)unita' di raccolta. A livello regionale ed interregionale sono altresi' previsti:
- a)centri di coordinamento e compensazione;
- b)centri ed aziende convenzionate per la produzione di emoderivati. A livello nazionale e' inoltre prevista la Commissione di cui all'articolo 12.
Testo in vigore dal 11 maggio 1990 al 11 novembre 2005
