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I centri regionali di coordinamento e compensazione assicurano il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue, plasma ed emoderivati all'interno di ogni regione. Essi, oltre alle funzioni di cui all'articolo 5, hanno i seguenti compiti:

  • a)coordinare le attivita' dei servizi di immunoematologia e trasfusione della regione, favorendo la collaborazione delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue;
  • b)rilevare il fabbisogno regionale annuale di plasmaderivati e determinare il quantitativo di plasma necessario per tale scopo;
  • c)sovrintendere alle attivita' dirette al controllo del fabbisogno trasfusionale di emazie e, se del caso, all'invio delle eccedenze di emazie verso le aree carenti della regione e di altre regioni, attenendosi alle indicazioni dell'Istituto superiore di sanita', ai sensi del comma 4 del presente articolo, sulla base delle proposte formulate in materia dalla Commissione di cui all'articolo 12;
  • d)collaborare con le strutture di cui all'articolo 20, comma 3, per disporre di una scorta di sangue, di emocomponenti e di emoderivati per le urgenze e le emergenze sanitarie, nonche' per gli interventi in caso di calamita';
  • e)conservare una banca di emocomponenti congelati appartenenti a donatori di gruppi rari o non frequenti, in collegamento attivo con l'Istituto superiore di sanita';
  • f)inviare il plasma alle aziende produttrici di emoderivati e distribuire gli emoderivati ottenuti ai presidi ospedalieri della regione;
  • g)cedere il sangue umano e gli emocomponenti alle imprese produttrici di emodiagnotici secondo convenzioni stipulate dalle regioni, in conformita' allo schema tipo predisposto dal Ministro della sanita', sentita la Commissione di cui all'articolo 12;
  • h)trasmettere al Ministero della sanita' i dati di cui all'articolo 1, comma 7. Ciascuna regione, nell'ambito del proprio piano sanitario, individua il servizo di immunoematologia e trasfusione che esercita le funzioni di centro regionale di coordinamento e compensazione. Il compito di coordinare a livello nazionale l'attivita' dei centri regionali di coordinamento e compensazione e di favorire l'autosufficienza nazionale di sangue e di emoderivati e' svolto dall'Istituto superiore di sanita', in attuazione delle normative tecniche emanate dal Ministro della sanita', sentita la Commissione di cui all'articolo 12.

Testo in vigore dal 11 maggio 1990 al 11 novembre 2005

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 49/1991

    Illegittimità dichiarata
    6 febbraio 1991

    Il fatto che gli artt.4, 5, 6, 7 e 8 della legge 4 maggio 1990, n. 107, nel far riferimento ad attività di uffici e di strutture pubbliche all'interno dei territori delle Provincie autonome, non richiamino i principi posti dall'art. 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige sul bilinguismo, non comporta violazione del precetto statutario. È infatti costante giurisprudenza della Corte che le norme statutarie e quelle di attuazione si applichino di per sé, a prescindere dall'esistenza di espliciti richiami. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 4 maggio 1990, n. 107, sollevata dalla Provincia di Bolzano in riferimento all'art. 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.) - S. nn. 224/1990, 343/1990 e 3/1991.

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 11 Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati · Art. 1 Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1990-05-04;107~art8 · fonte su Normattiva