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La concessione per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche fisse e terrestri di cui all'art. 251 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, puo' essere accordata dal Ministero delle poste e' delle telecomunicazioni, in caso eccezionale e secondo le disposizioni in materia, previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, della difesa, e dell'interno, ad aziende od istituzioni non in possesso del requisito della nazionalita' previsto dall'art. 173 del predetto Codice, a condizione di reciprocita' da parte degli Stati esteri di appartenenza. La concessione e' accordata per un periodo non superiore ad un anno, salvo rinnovo. Nulla e' innovato in merito a quanto disposto con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 598, contenente norme per la concessione di licenze per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatori.

Testo in vigore dal 24 giugno 1959 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1959-05-09;394~art1 · fonte del testo