Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1959 al 22 dicembre 2008. 68 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Fermo il disposto dell'art. 3, lettera e), della presente legge, la concessione e' revocata qualora non venga osservata una qualsiasi delle condizioni alle quali il rilascio e' stato subordinato. Essa puo' altresi' essere revocata, sospesa o sottoposta a particolari modalita' di esercizio, in caso di gravi necessita' pubbliche, con provvedimento insindacabile del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, da comunicarsi per il tramite del Ministero degli affari esteri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-05-09;394~art5 · fonte del testo