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La concessione per l'impianto e l'uso di stazioni trasmittenti e riceventi puo' essere accordata, a condizione di reciprocita' da accertarsi dal Ministero degli affari esteri, alle Rappresentanze diplomatiche estere situate sul territorio italiano, limitatamente alla sede in cui trovasi la cancelleria diplomatica, con le norme e le modalita' indicate nei successivi articoli. Analoga concessione puo' essere accordata agli enti internazionali cui, in virtu' di accordi internazionali, siano riconosciute, nel territorio nazionale, agevolazioni in materia di comunicazioni analoghe a quelle spettanti alle Rappresentanze diplomatiche.

Testo in vigore dal 24 giugno 1959 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1959-05-09;394~art2 · fonte del testo