Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1959 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Per il rilascio della concessione di cui all'art. 2 le Rappresentanze interessate debbono avanzare domanda al Ministero degli affari esteri specificando la localita' di impianto, le caratteristiche tecniche e l'impiego delle apparecchiature. Il rilascio della concessione e' effettuato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministero degli affari esteri, con la procedura di cui agli articoli 169, lettera a), e 251 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645. L'atto di concessione deve specificare le condizioni alle quali e' subordinato l'impianto e l'esercizio degli apparati, il termine di scadenza e le modalita' per l'eventuale rinnovo.
Testo in vigore dal 24 giugno 1959 al 22 dicembre 2008
