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Fermo il disposto dell'art. 3, lettera e), della presente legge, la concessione e' revocata qualora non venga osservata una qualsiasi delle condizioni alle quali il rilascio e' stato subordinato. Essa puo' altresi' essere revocata, sospesa o sottoposta a particolari modalita' di esercizio, in caso di gravi necessita' pubbliche, con provvedimento insindacabile del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, da comunicarsi per il tramite del Ministero degli affari esteri.
Testo in vigore dal 24 giugno 1959 al 22 dicembre 2008
