Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1959 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Le Rappresentanze diplomatiche estere in Italia, che abbiano gia' installato impianti radioelettrici, debbono presentare domanda di concessione al Ministero degli affari esteri, con la procedura di cui al precedente art. 4, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dando notizia degli impianti medesimi.

Testo in vigore dal 24 giugno 1959 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1959-05-09;394~art6 · fonte del testo