Al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 74-quater - (Trattamento economico e relazione sull'eseguito tirocinio). - Ai tirocinanti viene corrisposto, a carico degli enti presso i quali svolgono il tirocinio, un assegno mensile nella misura del 50 per cento del trattamento economico tabellare attribuito all'ispettore sanitario o all'assistente di ruolo a tempo pieno o al farmacista di ruolo, esclusa ogni indennita'. Al termine del tirocinio pratico l'amministrazione dell'ospedale presso il quale e' stato compiuto il tirocinio, rilascia una formale certificazione. Alla certificazione dovra' essere allegato il giudizio motivato espresso collegialmente dai sanitari dirigenti delle divisioni, sezioni o servizi presso i quali il tirocinante ha svolto la sua attivita'".

Testo vigente dal 19 maggio 1975

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 210/1985

    Questione infondata
    22 luglio 1985

    Il tirocinio pratico svolto dai medici presso gli enti ospedalieri - così come introdotto e disciplinato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148 (artt. 10 e ss.) - integra un rapporto di lavoro subordinato o anche soltanto autonomo, con l'ente presso il quale è esercitato, ma l'attività relativa si traduce in prestazioni non già dirette a procacciare utilità agli enti, essendo essa - all'incontro - esclusivamente rivolta a far conseguire ai sanitari un incisivo addestramento nei servizi ospedalieri; di conseguenza, nel caso non ricorre la fattispecie assistita dall'art. 36 della Costituzione. Quanto ai criteri per la determinazione dell'assegno mensile, va rilevato che l'art. 12 della legge 18 aprile 1975, n. 148, commisura l'assegno medesimo al "trattamento economico tabellare" del personale sanitario di ruolo e non alla sola voce "stipendio", avendo trovato costante applicazione l'inclusione in tale trattamento - rapportato per il tirocinante al 50% -, delle indennità tabellari, non meramente accessorie, le quali soltanto restano escluse dal computo. Pertanto si è in tal modo positivamente riconosciuto, nella discrezionale scelta del legislatore, un materiale sostegno alle contingenti esigenze dei tirocinanti. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento agli artt. 36, primo comma, 34, terzo e quarto comma, 4, primo comma, e 3, capoverso, della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 18 aprile 1975, n. 148).

    Art. 12 Disciplina sull'assunzione del personale sanitario ospedaliero e tirocinio pratico. Servizio del personale medico. Dipartimento. Modifica ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numeri 130 e 128 · Art. 36 Disciplina sull'assunzione del personale sanitario ospedaliero e tirocinio pratico. Servizio del personale medico. Dipartimento. Modifica ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numeri 130 e 128 · Art. 34 Disciplina sull'assunzione del personale sanitario ospedaliero e tirocinio pratico. Servizio del personale medico. Dipartimento. Modifica ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numeri 130 e 128 · Art. 4 Disciplina sull'assunzione del personale sanitario ospedaliero e tirocinio pratico. Servizio del personale medico. Dipartimento. Modifica ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numeri 130 e 128

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-04-18;148~art12 · fonte su Normattiva