L'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' modificato come segue: Nel primo comma le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle parole: "un mese". Al quarto comma dopo la parola: "Repubblica" sono aggiunte le seguenti parole: "- parte prima. - e nel Bollettino ufficiale della regione ove ha sede l'ente ospedaliero". Nel quinto comma la parola: "sessantesimo" e' sostituita dalla parola: "quarantacinquesimo". Dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente: "Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro quattro mesi dalla data di chiusura del bando di concorso".

Testo vigente dal 19 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-18;148~art13 · fonte su Normattiva