Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono sostituiti dai seguenti: "La commissione dispone complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti: 50 punti per i titoli; 50 punti per le prove di esame. Quest'ultimi sono ripartiti come segue: 30 punti per la prova scritta; 10 punti per la prima prova pratica; 10 punti per la seconda prova pratica. I 50 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti come segue:

  • a)titoli di carriera: punti 30;
  • b)titoli accademici e di studio in discipline sanitarie: punti 10;
  • c)titoli scientifici e pubblicazioni: punti 10. Per la valutazione si applicano i criteri stabiliti per il concorso a primario. L'idoneita' alla disciplina e' valutata fino a punti 1,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame".

Testo vigente dal 19 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-18;148~art24 · fonte su Normattiva