L'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' sostituito dal seguente: "La commissione dispone complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti: 50 punti per i titoli; 50 punti per le prove di esame. Questi ultimi sono ripartiti come segue: 20 punti per la prima prova pratica; 20 punti per la seconda prova pratica; 10 punti per la prova orale. I 50 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti come segue:
- a)titoli di carriera: punti 30;
- b)titoli accademici e di studio in discipline sanitarie: punti 10;
- c)titoli scientifici e pubblicazioni: punti 10. Per la valutazione si applicano i criteri stabiliti per il concorso a direttore di farmacia. L'idoneita' nella disciplina e' valutata fino a punti 1,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame".
Testo vigente dal 19 maggio 1975
