L'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' modificato come segue: Nel secondo comma le parole "e regionale" sono sostituite dalle parole: "e il tirocinio pratico". Nel terzo comma sono soppresse le parole: "e regionale". Nel quarto comma sono soppresse le parole: "e farmacisti", e le parole: "delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneita' nazionale e regionale" sono sostituite dalle parole: "della commissione dell'esame di idoneita' nazionale". Nel quinto comma sono soppresse le parole: "e regionali" e le parole: "e farmacisti".

Testo vigente dal 19 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-18;148~art25 · fonte su Normattiva