Nel primo comma dell'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, le parole: "idoneita' regionale" sono sostituite dalle parole: "tirocinio pratico". Il secondo comma dello stesso articolo e' sostituito dal seguente: "La commissione esaminatrice e' composta da: il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente; un direttore di farmacia di ruolo in servizio presso ospedale con classifica pari o superiore a quella dell'ospedale per il quale e' bandito il concorso, sorteggiato presso l'ente ospedaliero secondo le modalita' indicate negli articoli precedenti - componente; un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione - segretario".

Testo vigente dal 19 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-18;148~art30 · fonte su Normattiva