L'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' sostituito dal seguente: "Art. 94 - (Tirocinio pratico a farmacista). - Ai concorsi per farmacista sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto, con esito favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina o che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina".

Testo vigente dal 19 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-18;148~art26 · fonte su Normattiva