A decorrere dal 31 gennaio 1976 le amministrazioni ospedaliere per l'attuazione del proprio programma di attivita' ed in relazione a comprovate ed effettive esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca, previa autorizzazione della regione, individuano le strutture, le divisioni ed i servizi cui devono essere addetti sanitari a tempo pieno e prescrivono, anche in carenza della specifica richiesta degli interessati, a singoli sanitari delle predette strutture, divisioni e servizi, la prestazione del servizio a tempo pieno. All'ultimo comma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono aggiunti i seguenti commi: "I medici ospedalieri a tempo pieno possono espletare incarichi di insegnamento universitario. Per la predetta attivita' ai sanitari di cui al precedente comma puo' essere corrisposto un compenso non superiore al trenta per cento di quello attribuito per la stessa attivita' ai docenti universitari".

Testo vigente dal 19 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-18;148~art54 · fonte su Normattiva