Nell'ambito del piano regionale ospedaliero le regioni promuovono l'attuazione presso gli ospedali che ne presentino i requisiti delle strutture organizzative a tipo dipartimentale previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, includendo divisioni, sezioni e servizi affini e complementari e in collegamento con altre istituzioni sanitarie della zona servita dall'ospedale. La responsabilita' direttiva collegiale in ordine alla organizzazione di tali strutture e al miglior coordinamento delle unita' operative che le compongono e' attribuita al comitato previsto dal terzo comma dell'articolo 10 il quale deve essere integrato dai responsabili sanitari delle strutture esterne collegate col dipartimento. Il Ministro per la sanita' istituisce con proprio decreto una commissione per la verifica delle strutture dipartimentali gia' in atto e per l'elaborazione entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge degli orientamenti necessari all'attuazione delle nuove strutture dipartimentali.

Testo vigente dal 19 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-18;148~art55 · fonte su Normattiva