Istituzione del servizio sanitario nazionale

Art. 17 — Requisiti e struttura interna degli ospedali

Gli stabilimenti ospedalieri sono strutture delle unita' sanitarie locali, dotate dei requisiti minimi di cui all'articolo 19, primo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132. Le Regioni nell'ambito della programmazione sanitaria disciplinano con legge l'articolazione dell'ordinamento degli ospedali in dipartimenti, in base al principio dell'interazione tra le divisioni, sezioni e servizi affini e complementari, a quello del collegamento tra servizi ospedalieri ed extra ospedalieri in rapporto alle esigenze di definiti ambiti territoriali, nonche' a quello della gestione dei dipartimenti stessi sulla base della integrazione delle competenze in modo da valorizzare anche il lavoro di gruppo. Tale disciplina tiene conto di quanto previsto all'articolo 34 della presente legge.

Testo vigente dal 28 dicembre 1978

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 266/1993

    Parametro
    4 giugno 1993

    Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3, secondo comma, della legge della Regione siciliana (Norme integrative della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, concernente nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei servizi delle Unità sanitarie locali e norme in materia di personale dell'Istituto materno infantile del Policlinico dell'Università di Pal…

    Art. 97 cost. · Art. 81 cost. · Art. 17 Istituzione del servizio sanitario nazionale · Art. 39 Istituzione del servizio sanitario nazionale

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  • Sentenza n. 49/1991

    Parametro
    6 febbraio 1991

    Riuniti i giudizi: 1) dichiara la illegittimità costituzionale dei seguenti articoli della legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati): art. 11, primo comma, limitatamente all'inciso "di indirizzo e coordinamento, alle quali devono conformarsi le regioni e le province…

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 11 Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati · Art. 1 Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati

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Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art17 · fonte su Normattiva