Dopo il quarto comma dell'art. 36 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e' aggiunto il seguente comma: "Nelle divisioni di odontoiatria e stomatologia i posti-letto possono essere sostituiti parzialmente da unita' operative stomatologiche con equivalenza di ciascuna poltrona operativa odontostomatologica a quattro posti-letto. In ogni caso il numero dei posti-letto non potra' essere inferiore a quindici, salvo che per gli ospedali specializzati in odontoiatria e stomatologia".

Testo vigente dal 19 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-18;148~art57 · fonte su Normattiva