Al personale laureato dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo che rivestiva, per incarico conferito, entro il 30 giugno 1984, ai sensi della normativa vigente all'atto del conferimento, una posizione funzionale apicale, se e' in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente articolo 1, e' attribuito un punteggio aggiuntivo di due punti per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio prestato nell'incarico, rispetto al punteggio richiesto per la categoria dei titoli di carriera per il profilo e la posizione funzionale rivestita, fino ad un massimo di dieci punti, da valere nei primi concorsi pubblici, per il profilo e la posizione funzionale rivestita, banditi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 12 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Salvo che i posti occupati non siano trasformati o soppressi, il personale di cui al precedente primo comma e trattenuto in servizio fino all'espletamento dei relativi concorsi. Nei primi concorsi pubblici per le posizioni apicali, al personale proveniente dai laboratori di igiene e profilassi si applicano, per quanto attiene ai requisiti di partecipazione, le disposizioni previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Testo vigente dal 28 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-20;207~art8 · fonte su Normattiva