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[1]Tutti i servizi per i trasporti di merci con autoveicoli, compresi i rimorchi, effettuati per conto di terzi e mediante corrispettivo, debbono conseguire apposita autorizzazione o concessione dal Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.
[2]I servizi di trasporto indicati nel comma precedente si distinguono in:
- a)servizi di noleggio per trasporto di merci, ivi compresi i noleggi di automobili senza conducenti;
- b)servizi pubblici di piazza per trasporto di merci;
- c)servizi pubblici di linea per trasporto di merci.
[3]L'uso di autoveicoli propri, compresi i rimorchi, per trasporto di merci proprie, e' subordinato ad apposita licenza di trasporto che viene rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, a mezzo dei Circoli ferroviari, su presentazione di semplice domanda e mediante annotazione sul libretto di circolazione.
[4]Chiunque circoli senza la licenza di trasporto di cui al comma precedente o faccia con autoveicoli propri trasporto di merci per conto di terzi, e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000.
[5]In caso di ripetute irregolarita', il Prefetto puo' ordinare la revoca della licenza di trasporto ed il ritiro della licenza di circolazione dell'autoveicolo per un periodo da un mese a sei mesi.
[6]Contro tale provvedimento e' ammesso ricorso al Ministero delle comunicazioni entro 30 giorni. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Testo in vigore dal 27 luglio 1935 al 14 settembre 1955
