Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 settembre 1955 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]((Tutti i servizi per trasporto di merci con autoveicoli, compresi i rimorchi, effettuati per conto di terzi e mediante corrispettivo, debbono conseguire apposita autorizzazione o concessione dall'autorita' competente ai sensi delle successive disposizioni)).

[2]I servizi di trasporto indicati nel comma precedente si distinguono in:

  • a)servizi di noleggio per trasporto di merci, ivi compresi i noleggi di automobili senza conducenti;
  • b)servizi pubblici di piazza per trasporto di merci;
  • c)servizi pubblici di linea per trasporto di merci.

[3]((L'uso di autoveicoli propri, compresi i rimorchi, per trasporto di merci proprie, e' subordinato ad apposita licenza di trasporto che viene rilasciata dagli Ispettorati compartimentali o uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su presentazione di semplice domanda e mediante annotazione sul libretto di circolazione)).

[4]Chiunque circoli senza la licenza di trasporto di cui al comma precedente o faccia con autoveicoli propri trasporto di merci per conto di terzi, e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000.

[5]In caso di ripetute irregolarita', il Prefetto puo' ordinare la revoca della licenza di trasporto ed il ritiro della licenza di circolazione dell'autoveicolo per un periodo da un mese a sei mesi.

[6]Contro tale provvedimento e' ammesso ricorso al Ministero delle comunicazioni entro 30 giorni. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Testo in vigore dal 14 settembre 1955 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 settembre 1955

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1935 al 14 settembre 1955. 22 parole tolte, 22 parole aggiunte in 2 capoversi.

Tutti i servizi per tolto: i trasporti aggiunto: trasporto di merci con autoveicoli, compresi i rimorchi, effettuati per conto di terzi e mediante corrispettivo, debbono conseguire apposita autorizzazione o concessione tolto: dal Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili aggiunto: dall'autorita' competente ai sensi delle successive disposizioni.

L'uso di autoveicoli propri, compresi i rimorchi, per trasporto di merci proprie, e' subordinato ad apposita licenza di trasporto che viene rilasciata tolto: dal Ministero delle comunicazioni, a mezzo dei Circoli ferroviari aggiunto: dagli Ispettorati compartimentali o uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su presentazione di semplice domanda e mediante annotazione sul libretto di circolazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1349~art1 · fonte del testo