Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 14 settembre 1955 al 16 dicembre 2010. 107 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Per le concessioni di servizi pubblici di linea per trasporto di merci, di nuova istituzione, ha diritto di prelazione, l'esercente o il concessionario di servizi ferroviari, tramviari, filoviari o di navigazione interna, rispetto ai quali le concessioni stesse siano in sostituzione, in concorrenza o di integrazione.
tolto: Qualora il diritto di prelazione venga invocato da aziende diverse, la decisione spetta al Ministero dei trasporti o all'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o al sindaco del Comune, a seconda delle rispettive competenze.
tolto: In ogni caso restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1349~art11 · fonte del testo