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[1]Qualora non venga usato il diritto di prelazione di cui all'art. 11, ha titolo di preferenza, per la nuova concessione, a parita' di condizioni, il concessionario di linee automobilistiche finitime.
[2]La finitimita' va riferita, oltreche' alla materiale concessione o sovrapposizione dei percorsi, anche al complesso economico ed alla finalita' del servizio.
[3]In ogni caso e' obbligatorio l'essere associati alla organizzazione sindacale competente.
Testo in vigore dal 27 luglio 1935 al 16 dicembre 2010
