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[1]Qualora non venga usato il diritto di prelazione di cui all'art. 11, ha titolo di preferenza, per la nuova concessione, a parita' di condizioni, il concessionario di linee automobilistiche finitime.

[2]La finitimita' va riferita, oltreche' alla materiale concessione o sovrapposizione dei percorsi, anche al complesso economico ed alla finalita' del servizio.

[3]In ogni caso e' obbligatorio l'essere associati alla organizzazione sindacale competente.

Testo in vigore dal 27 luglio 1935 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1349~art12 · fonte del testo