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[1]Qualsiasi modifica o sostituzione della ditta concessionaria deve essere preventivamente approvata dal Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

[2]Qualora venga negata l'approvazione, puo' essere risoluta la concessione e restituita la cauzione.

[3]Egualmente puo' farsi luogo alla risoluzione della concessione con restituzione della cauzione versata, quando, su richiesta del concessionario, venga riconosciuta la opportunita' della soppressione del servizio o questo sia stato sospeso per causa di forza maggiore e non sia possibile o conveniente ripristinarlo entro il termine massimo di sei mesi.

Testo in vigore dal 27 luglio 1935 al 14 settembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1349~art13 · fonte del testo