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[1]((Qualsiasi modifica o sostituzione della ditta concessionaria deve essere preventivamente approvata dal Ministero dei trasporti o dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o dal sindaco del Comune, a seconda delle rispettive competenze)).

[2]Qualora venga negata l'approvazione, puo' essere risoluta la concessione e restituita la cauzione.

[3]Egualmente puo' farsi luogo alla risoluzione della concessione con restituzione della cauzione versata, quando, su richiesta del concessionario, venga riconosciuta la opportunita' della soppressione del servizio o questo sia stato sospeso per causa di forza maggiore e non sia possibile o conveniente ripristinarlo entro il termine massimo di sei mesi.

Testo in vigore dal 14 settembre 1955 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 settembre 1955

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1935 al 14 settembre 1955. 9 parole tolte, 26 parole aggiunte.

Qualsiasi modifica o sostituzione della ditta concessionaria deve essere preventivamente approvata dal Ministero tolto: delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili aggiunto: dei trasporti o dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o dal sindaco del Comune, a seconda delle rispettive competenze.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1349~art13 · fonte del testo