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[1]Ogni autoveicolo deve portare sul radiatore una striscia diagonale disposta da destra a sinistra dell'altezza di centimetri 20 variamente colorata, come appresso viene indicato, per distinguere il genere di servizio a cui e' destinato:

[2]1° bianca per i servizi da noleggio;

[3]2° azzurra per i servizi da piazza;

[4]3° verde per i servizi di linea;

[5]4° rossa per i trasporti effettuati in conto proprio.

[6]Il contrassegno deve essere riprodotto nella parte posteriore dell'autoveicolo o del rimorchio.

[7]Chiunque circoli senza il contrassegno di cui al presente articolo e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

[8]In caso di ripetuta inosservanza il Prefetto ordina il ritiro della licenza di circolazione dell'autoveicolo per un periodo da uno a sei mesi.

Testo in vigore dal 27 luglio 1935 al 10 gennaio 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1349~art17 · fonte del testo