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[1]Ogni autoveicolo deve portare sul radiatore una striscia diagonale disposta da destra a sinistra dell'altezza di centimetri 20 variamente colorata, come appresso viene indicato, per distinguere il genere di servizio a cui e' destinato:2

[2]1° bianca per i servizi da noleggio;

[3]2° azzurra per i servizi da piazza;

[4]3° verde per i servizi di linea;

[5]4° rossa per i trasporti effettuati in conto proprio.

[6]Il contrassegno deve essere riprodotto nella parte posteriore dell'autoveicolo o del rimorchio.

[7]Chiunque circoli senza il contrassegno di cui al presente articolo e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

[8]In caso di ripetuta inosservanza il Prefetto ordina il ritiro della licenza di circolazione dell'autoveicolo per un periodo da uno a sei mesi.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il Regio D.L. 25 novembre 1935, n. 2223, convertito senza modificazioni dalla L. 28 maggio 1936, n. 1302, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le strisce diagonali, di cui all'art. 17 della legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, debbono essere applicate sul radiatore e nella parte posteriore degli autoveicoli, da destra a sinistra nel senso di marcia e dall'alto verso il basso". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Per quegli autoveicoli che non hanno radiatore o sponda posteriore, le strisce saranno applicate su apposita targa, in legno o metallo, di dimensioni non inferiori a cm. 50 x 50 per gli autocarri e rimorchi ed a cm. 20 x 20 per i furgoncini".

Testo in vigore dal 10 gennaio 1936 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 gennaio 1936

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1935 al 10 gennaio 1936.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 25 novembre 1935, n. 2223, convertito senza modificazioni dalla L. 28 maggio 1936, n. 1302, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le strisce diagonali, di cui all'art. 17 della legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, debbono essere applicate sul radiatore e nella parte posteriore degli autoveicoli, da destra a sinistra nel senso di marcia e dall'alto verso il basso". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Per quegli autoveicoli che non hanno radiatore o sponda posteriore, le strisce saranno applicate su apposita targa, in legno o metallo, di dimensioni non inferiori a cm. 50 x 50 per gli autocarri e rimorchi ed a cm. 20 x 20 per i furgoncini".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1349~art17 · fonte del testo