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[1]Tutti i trasporti di merci mediante autoveicoli, compresi i rimorchi, devono essere regolarizzati, in conformita' delle disposizioni della presente legge, entro il termine di due anni dalla sua entrata vigore.

[2]Le relative domande devono essere presentate entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge al competente Circolo ferroviario d'ispezione. Entro lo stesso termine devono essere applicati i distintivi previsti nell'articolo 17.

Testo in vigore dal 27 luglio 1935 al 13 dicembre 1935

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1349~art21 · fonte del testo