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[1]Tutti i trasporti di merci mediante autoveicoli, compresi i rimorchi, devono essere regolarizzati, in conformita' delle disposizioni della presente legge, entro il termine di due anni dalla sua entrata vigore.
[2]Le relative domande devono essere presentate entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge al competente Circolo ferroviario d'ispezione. Entro lo stesso termine devono essere applicati i distintivi previsti nell'articolo 17. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 27 ottobre 1935, n. 1992, convertito senza modificazioni dalla L. 9 gennaio 1936, n. 203, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine di mesi tre per la presentazione delle domande per la regolarizzazione dei trasporti di merci mediante autoveicoli, compresi i rimorchi, fissato dall'art. 21 della legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, con scadenza a tutto il 27 ottobre 1935-XIII, viene prorogato al 20 novembre 1935-XIV".
Testo in vigore dal 13 dicembre 1935 al 31 dicembre 1937
