Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1937 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Tutti i trasporti di merci mediante autoveicoli, compresi i rimorchi, devono essere regolarizzati, in conformita' delle disposizioni della presente legge, entro il termine di due anni dalla sua entrata vigore. 3

[2]Le relative domande devono essere presentate entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge al competente Circolo ferroviario d'ispezione. Entro lo stesso termine devono essere applicati i distintivi previsti nell'articolo 17. 1

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il Regio D.L. 27 ottobre 1935, n. 1992, convertito senza modificazioni dalla L. 9 gennaio 1936, n. 203, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine di mesi tre per la presentazione delle domande per la regolarizzazione dei trasporti di merci mediante autoveicoli, compresi i rimorchi, fissato dall'art. 21 della legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, con scadenza a tutto il 27 ottobre 1935-XIII, viene prorogato al 20 novembre 1935-XIV".

3

Il Regio D.L. 27 ottobre 1937, n. 2035, convertito senza modificazioni dalla L. 7 aprile 1938, n. 672, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine di due anni per la regolarizzazione di tutti i trasporti di merci mediante autoveicoli, compresi i rimorchi, fissato dall'art. 21 della legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, con scadenza a tutto il di' 11 agosto 1937-XV, viene prorogato al 30 giugno 1938-XVI".

Testo in vigore dal 31 dicembre 1937 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 1937

Confronto con la versione in vigore dal 13 dicembre 1935 al 31 dicembre 1937.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 27 ottobre 1937, n. 2035, convertito senza modificazioni dalla L. 7 aprile 1938, n. 672, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine di due anni per la regolarizzazione di tutti i trasporti di merci mediante autoveicoli, compresi i rimorchi, fissato dall'art. 21 della legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, con scadenza a tutto il di' 11 agosto 1937-XV, viene prorogato al 30 giugno 1938-XVI".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1349~art21 · fonte del testo