Art. 8 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 GIUGNO 1955, N. 771
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[1]La concessione definitiva viene accordata mediante decreto Reale, da registrarsi alla Corte dei conti.
[2]Nel disciplinare vengono stabilite tutte le modalita' e prescrizioni d'ordine tecnico ed economico alle quali e' subordinata la concessione.
[3]Il Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generalo delle ferrovie, tramvie ed automobili - approva le tariffe, le quali debbono essere di pubblica ragione.
Testo in vigore dal 27 luglio 1935 al 14 settembre 1955
