Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 agosto 1967 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 4 luglio 1967, n. 580.
Abrogato dal 13 agosto 1967
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 agosto 1967 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 4 luglio 1967, n. 580.
Abrogato dal 13 agosto 1967
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1932 al 13 agosto 1967. 79 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: E' fatto obbligo ai rivenditori di pane di tenere a disposizione del pubblico tanto il pane comune quanto quello di prima qualita'. Qualora il venditore sia sprovvisto del pane comune, e' tenuto a cedere al consumatore che lo richieda il pane di prima qualita' e, in difetto di questo, quello di lusso allo stesso prezzo del pane comune. Analogamente, il venditore che sia sprovvisto del pane di prima qualita' dovra' cedere al prezzo di quest'ultimo il pane di lusso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 LUGLIO 1967, N. 580
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-03-17;368~art12 · fonte del testo