Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1932 al 13 agosto 1967. Leggi il testo vigente →
Le modalita' per il prelevamento dei campioni di farina e di pane per gli accertamenti che potranno essere disposti dalle competenti autorita' saranno indicate nelle norme da emanarsi in dipendenza del successivo art. 20. E' fatto obbligo ai molini di tenere un campione di un chilogramma di ogni partita di frumento trasformato in farina.
Testo in vigore dal 27 aprile 1932 al 13 agosto 1967
