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I campioni prelevati dovranno immediatamente essere inviati ai Laboratori chimici di vigilanza igienica provinciale o comunale ovvero ad una Regia stazione chimico-agraria sperimentale per le analisi i cui risultati dovranno essere comunicati entro 20 giorni da quello dell'arrivo dei campioni medesimi.
Testo in vigore dal 27 aprile 1932 al 13 agosto 1967
