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I campioni prelevati dovranno immediatamente essere inviati ai Laboratori chimici di vigilanza igienica provinciale o comunale ovvero ad una Regia stazione chimico-agraria sperimentale per le analisi i cui risultati dovranno essere comunicati entro 20 giorni da quello dell'arrivo dei campioni medesimi.

Testo in vigore dal 27 aprile 1932 al 13 agosto 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-03-17;368~art14 · fonte del testo