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Nei casi in cui sorgano, comunque, contestazioni circa il risultato delle analisi dei campioni, si fara' luogo ad una revisione delle analisi stesse che sara' eseguita dal Laboratorio chimico del Ministero dell'interno - Direzione generale della sanita' pubblica - il quale all'uopo procedera' anche a tutti gli accertamenti necessari.

Testo in vigore dal 27 aprile 1932 al 25 giugno 1948

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urn:nir:stato:legge:1932-03-17;368~art16 · fonte del testo