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I contravventori alle disposizioni della presente legge saranno puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 10.000 e nei casi piu' gravi potra' essere disposta anche la chiusura dell'esercizio. I contravventori alle norme che saranno emanate per l'applicazione della presente legge saranno puniti con l'ammenda sino a L. 5000.

Testo in vigore dal 27 aprile 1932 al 13 agosto 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-03-17;368~art18 · fonte del testo