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La spesa occorrente per l'esecuzione della presente legge, compresa quella che dovra' essere corrisposta al Ministero dell'interno a titolo di rimborso per le spese delle analisi di cui al precedente articolo 16, fara' carico al capitolo 50 del bilancio di previsione per l'esercizio 1931-32 del Ministero delle corporazioni ed a quelli corrispondenti degli esercizi futuri.
Testo in vigore dal 27 aprile 1932 al 13 agosto 1967
