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Il Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste, e' autorizzato ad emanare le norme per l'applicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 27 aprile 1932 al 13 agosto 1967
