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E' vietato qualsiasi trattamento delle farine con agenti fisici o chimici come pure l'aggiunta di qualsiasi sostanza organica o inorganica che possa modificare il colore naturale di esse, o, comunque, alterarne o variarne la composizione naturale.

Testo in vigore dal 27 aprile 1932 al 13 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1932-03-17;368~art4 · fonte del testo