Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1932 al 13 agosto 1967. Leggi il testo vigente →
E' vietato qualsiasi trattamento delle farine con agenti fisici o chimici come pure l'aggiunta di qualsiasi sostanza organica o inorganica che possa modificare il colore naturale di esse, o, comunque, alterarne o variarne la composizione naturale.
Testo in vigore dal 27 aprile 1932 al 13 agosto 1967
