Art. 30

Le disposizioni dell'articolo 96 e della prima parte dell'articolo 98 del codice penale sono applicabili soltanto al sordomuto o al minore che non sono stati ancora condannati al momento dell'attuazione del codice stesso.

Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601~art30 · fonte su Normattiva