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Al primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come da ultimo modificato dalla legge 11 agosto 1991, n. 269, dopo il numero 11) e' aggiunto il seguente: "12) vittima del reato di sequestro di persona che, a causa di tale reato o come diretta conseguenza di esso, sia stato privato della liberta' personale o delle condizioni di normale salute fisica o psichica per un periodo di almeno sessanta giorni".

Testo in vigore dal 3 marzo 1992 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-17;190~art1 · fonte del testo