Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1962 al 16 dicembre 2010. 64 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Fermo restando quando disposto per le supplenze saltuarie non superiori a 6 giorni, i capi d'Istituto sono autorizzati a provvedere alle supplenze di maggior durata con personale in servizio nell'Istituto, entro i limiti di cui all'articolo 2. Le supplenze di cui al comma precedente sono retribuite secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il solo periodo in cui le lezioni vengono effettivamente svolte.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-11-14;1617~art4 · fonte del testo