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Fermo restando quando disposto per le supplenze saltuarie non superiori a 6 giorni, i capi d'Istituto sono autorizzati a provvedere alle supplenze di maggior durata con personale in servizio nell'Istituto, entro i limiti di cui all'articolo 2. Le supplenze di cui al comma precedente sono retribuite secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il solo periodo in cui le lezioni vengono effettivamente svolte.

Testo in vigore dal 30 novembre 1962 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1962-11-14;1617~art4 · fonte del testo